I soggetti in 398 fuori dallo split payment
Le problematiche legate al mccanismo introdotto dalla legge di stabilità 2015 e ora previsto dall'art. 17-ter del d.p.r. n. 633/1972 erano già state affrontate con la circolare n. 1/E 2015 ma era rimasta irrisolta la questione delle fatture emesse dagli enti in "regime 398".
Il probelma era assai semplice: i soggetti che si avvalgono di tale regime debbono versare solo il 50% dell'IVA che incassano, mentre con il regime dello "split payment" (ovvero il fatto che l'ente pubblico che riceve la fattura paga a chi la emette solo l'imponibile, e versa l'IVA direttamente all'Erario), l'IVA veniva versata per l'intero.
Ebbene, se era semplice il problema, altrettanto semplice è la soluzione dettata dalla Circolare n. 15/E del 13.04.2015 che esclude l'applicazione della scissione di pagamenti "alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi c.d. speciali", tra i quali rietrano anche quelli che, "pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio del regime di cui alla legge n. 398 del 1991;".
Per usufruire ti tale esonero è sufficiente che l'associazione indichi nella fattura emessa all'ente pubblico la dicitura "operazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla Legge 16/12/1991 n. 309, non assoggettata a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13.03.2015", o simile.
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Fonte dell'articolo: REDAZIONE FISCOSPORT (Newsletter 7Bis/2015 del 16.04.2015)